[Parere Legale] Pagina Facebook e Responsabilità Amministratore Tweet | Autore: Facebookstrategy | mercoledì, 11 luglio 2012 alle 12:25 quali rischi? Il nostro amico, Avv. Geti, risponde ad una domanda sulle responsabilità di amministrazione di una pagina fan.___________________________________________________________Domanda: Salve, amministro una pagina su FB per conto di un’azienda. Le impostazioni consentono agli utenti di condividere liberamente contenuti e commentare i post, talvolta anche arrivando allo scontro diretto. Come amministratore, ho qualche responsabilità? Sono tenuto ad operare un controllo sui contenuti ed i commenti della pagina? Risposta: In via preliminare bisogna chiarire che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della Costituzione «La responsabilità penale è personale». Ognuno potrà quindi essere chiamato a rispondere in sede penale solo ed esclusivamente per i propri comportamenti e non anche per quelli altrui., con la conseguenza che eventuali commenti dei lettori che risultino offensivi, volgari, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, nonché ogni condivisione in violazione del copyright sono ascrivibili alla responsabilità degli stessi autori che li scrivono/condividono e non sono da attribuirsi all’amministratore, nemmeno qualora il commento venisse espresso in forma anonima (es. utilizzando uno pseudonimo) o criptata, che non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile avverso contestazioni e/o pretese da chiunque avanzate. Tuttavia, sebbene non esista un obbligo giuridico che imponga all’amministratore di una pagina di moderare le discussioni e supervisionare i contenuti, i termini di servizio per la gestione delle pagine di Facebook sono più stringenti prevedendo nella parte I (General): D. You are required to restrict access to Pages (through our gating functionality) as necessary to comply with applicable laws and Facebook policies, including our Advertising Guidelines and Community Standards. L’amministratore è quindi tenuto a limitare l’accesso alle Pagine (attraverso il ban) a quegli utenti che tengano comportamenti non consentiti ne’ dalle leggi vigenti nel Paese, ne’ dai termini generali dei servizi (in particolare di pubblicità e comunità) Facebook. Ferme restando le forme di autotutela che vengono riconosciute a ciascun utente del Social Network (rinviamo ad altro post), l’obbligo di controllo così duramente imposto non appare connesso a funzionali strumenti di verifica e controllo se non le liste di blocco “profanità” e “moderazione”. Tali strumenti, in verità, si limitano a segnalare come inappropriato (rectius: spam) qualsiasi commento che contenga i termini inseriti manualmente dall’amministratore nella black-list (blocco “moderazione”) ovvero quei termini e frasi che la comunità ha indicato come offensive (blocco “profanità”), notificando il contenuto (che non verrà mostrato sulla pagina) all’amministratore, il quale potrà valutare autonomamente se mantenere il blocco ed eliminare il commento ovvero ritenerlo lecito. Sul punto appare opportuno ricordare che l’operato dell’amministratore è insindacabile, pertanto eventuali spiegazioni potranno essere richieste mediante apposito pulsante “messaggio”. Infine, è il caso di rilevare come l’obbligo di controllo e di restrizione dell’accesso all’utente non sia connesso ad alcuna sanzione specifica né per gli amministratori né per la pagina, con la conseguenza che le eventuali inottemperanze influenzeranno la reputazione e l’influenza di una pagina tra i suoi utenti, lasciando così che sia la stessa comunità a selezionare le pagine ed i contenuti di maggiore qualità abbandonando quelle in cui amministratori poco presenti consentono violazioni della netiquette e dei termini di servizio della piattaforma. Peter Lewis Geti (facebook) Avvocato Dottore di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” * Si ringrazia Claudia de Giorgi per la preziosa collaborazione * Disclaimer: il contenuto ha scopo meramente illustrativo, non se ne garantisce né l'accuratezza né l'aggiornamento, anzi il lettore è espressamente invitato a controllare la data di pubblicazione e, più in generale, ogni informazione ed avvertito che ogni eventuale utilizzo di quanto segue è a suo esclusivo rischio e pericolo e che le informazioni qui contenute non possono, in nessun caso, sostituire un consulente legale.